Revocatoria e responsabilità per bancarotta nella finanza-ponte

di Morena Pirollo.

L’art. 182-quater L. Fall., introdotto dall’art. 48, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, disciplina, nel suo secondo comma, i finanziamenti c.d. “ponte”, erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, parificandoli, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a quelli di cui al primo comma (in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L. Fall.), qualora previsti dal piano di concordato o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con il quale il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.

Causa la natura piuttosto “giovane” dell’istituto, la produzione giurisprudenziale è, purtroppo, estremamente scarna e anche la dottrina non pare aver reso apprezzabile elaborazione delle implicazioni penali e di revocatoria dei finanziamenti funzionali alla misura di risanamento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

In termini generali, sembra che il soggetto che conceda c.d. finanza-ponte, sebbene di regola (sempre che, beninteso, ricorrano determinate condizioni) tutelato dalla c.d. prededucibilità del credito, non goda di automatica (rectius, certa) esenzione da revocatoria o da responsabilità penale per bancarotta.

Quanto alla possibile esenzione da revocatoria, secondo taluni (L. STANGHELLINI) l’eventuale rimborso del finanziamento ponte anteriore al fallimento non sembrerebbe revocabile, rientrando nell’esenzione di cui all’art. 67, co. 3, lett. e), L. Fall., quale pagamento effettuato in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sempre che intervenga poi l’omologa della procedura. Tale indirizzo non pare, tuttavia, incontrovertibile perché, con riferimento all’accordo di ristrutturazione, l’esenzione in discorso parrebbe dover operare (perlomeno con certezza) sol quando la finanza-ponte sia proposta dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva (come consentito fare ai sensi dell’art. 161, co. 6, secondo periodo, L. Fall.) ma non anche prima. In sostanza, mentre l’esenzione da revocatoria fallimentare del finanziamento ponte sembrerebbe dover operare nel caso del concordato preventivo poiché rientrante nella generale esenzione per le operazioni poste in essere dopo il deposito del ricorso sia ordinario che con riserva (l’art. 67, lett. e), L. Fall. richiama, infatti, in generale, l’art. 161 L. Fall.), nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, detto finanziamento parrebbe esente da revocatoria fallimentare solo quando il rimedio sia proposto dopo il deposito della domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, co. 6, L. Fall., appunto perché operato “in esecuzione” della procedura.

Quanto ai profili penali, la legge fallimentare non prevede, in beneficio di chi eroga finanza-ponte, espresse esenzioni da responsabilità per reati di bancarotta in concorso con l’imprenditore fallito o con gli amministratori della società fallita. L’art. 217-bis L.Fall., che disciplina proprio le esenzioni dai reati di bancarotta, si riferisce, infatti, espressamente ai soli pagamenti e alle operazioni compiuti “in esecuzione” di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-quater, co. 1, L. Fall.) nonché a quelli di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’art. 182-quinquies L. Fall. (i finanziamenti c.d. interinali) e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell’art. 22-quater, co. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con modif. dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

A fronte di tale vulnus, la prassi fornisce alcune istruzioni operative per evitare che chi conceda tale finanza possa incorrere in una responsabilità civile e penale (si tratta delle indicazioni contenute nella “Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi” – Edizione 2015, del CNDCEC, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Associazione fra le società italiane per azioni).

In concreto, vi si indica che, per una esenzione da responsabilità penale, la finanza-ponte deve presentare una serie di caratteristiche, quali:

  • l’essere giustificata dall’esigenza di garantire continuità aziendale o di evitare gravi danni;
  • l’essere finalizzata alla concessione o al mantenimento di linee di credito autoliquidanti (se erogata da banche o altri intermediari) e non comportare il rilascio di garanzie da parte dell’impresa;
  • l’essere circoscritta alla copertura del solo periodo necessario al perfezionamento di uno degli strumenti di risanamento previsti dalla legge (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento attestato).

Si prevede, inoltre, che la finanza-ponte sia condizionata all’esistenza di un grave pericolo di pregiudizio derivante dal ritardo nell’erogazione del finanziamento e, in ogni caso, subordinata ad un piano in corso di avanzata elaborazione.

La sussistenza delle condizioni passate in rassegna dovrebbe essere rappresentata dal professionista incaricato della redazione del piano, chiamato a rassicurare i finanziatori della circostanza che il processo di risanamento in itinere è avviato in buona fede e con mezzi apparentemente idonei, anche se nell’inevitabile incertezza circa la possibilità di riuscire poi realmente a concordare con i creditori un realistico piano di risanamento.

Un orientamento più aperto (ZINCANI, Il nuovo art. 217-bis L. Fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, in Fall. 2011, 522), dal quale tuttavia chi scrive sente di dover prendere le distanze, offre una lettura estensiva della esenzione dai reati di bancarotta assumendo che l’esclusione riguardi tutti i pagamenti, ossia tutte le modalità solutorie del debito e, più in generale, le operazioni, vale a dire tutte quelle attività finalizzate alla soluzione della crisi. Dal punto di vista temporale, quindi, si ritengono escluse, per effetto dell’esplicito riferimento a un piano approvato, “tutte quelle condotte strumentali, preparatorie e prodromiche rispetto ai piani approvati “in funzione” della presentazione di un concordato preventivo ovvero dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione, sempre che gli stessi siano autorizzati dal tribunale a mente dell’art. 182-quater L. Fall.” (così F. DI MARZIO, Codice della crisi d’impresa, sub. Art. 217-bis, Milano, 2017, 1315), e ciò a prescindere dalle specifiche caratteristiche di cui si è detto. Nello stesso senso parrebbe militare M. FERRO, La legge fallimentare, 2014, 2935-2936, secondo il quale la nuova disposizione dell’art. 217-bis L. Fall., già introdotta dall’art. 48, co. 2-bis del D.L. 31.5.10, n. 78, conv. in L. 30.7.10, n. 122 e ss. mm. “è volta ad individuare pagamenti e operazioni da considerare esclusi dall’applicazione delle disposizioni incriminatrici della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice e si pone in collegamento con ulteriori modifiche attuate dai co. 1 e 2 dello stesso art. 48; innanzitutto il co. 1, inserendo nella L.F. l’art. 182-quater, successivamente modificato dal decreto sviluppo 2012, ha previsto una serie di crediti da considerare prededucibili (…), ovvero: (…) b) i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione delle domande di ammissione al concordato preventivo e di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, parificati, a determinate condizioni, ai prededucibili; (…)“.

Al rischio che il finanziatore corre sul piano penale si unisce quello, di responsabilità civile, per concessione abusiva di credito, responsabilità dalla quale egli parrebbe non poter andare esente quando il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione non siano poi omologati o quando il terzo sia indotto a fare affidamento su un risanamento o una ristrutturazione che si fonda su un piano dolosamente o colposamente inattendibile (Circ. Assonime, 26 ottobre 2010, n. 33).

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