Revocatoria/inefficacia dei pagamenti eseguiti mediante bonifico bancario

di Raffaele Buono

Oggi svolgiamo alcune brevi considerazioni in merito alla individuazione del momento esatto in cui si perfeziona un pagamento, da parte di un soggetto successivamente dichiarato insolvente, eseguito mediante bonifico bancario. Ciò rileva, difatti, sia ai fini della applicabilità della sanzione di inefficacia automatica degli atti compiuti successivamente all’apertura del concorso, ex art. 44 l.fall., sia per la verifica di revocabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 67, 2° co. l.fall..

Ebbene, la giurisprudenza ha più volte affermato che il pagamento mediante bonifico bancario si perfeziona con l’accredito delle somme sul conto corrente del destinatario, a nulla rilevando né (i) l’invio dell’ordine di bonifico alla banca, da parte del debitore, né (ii) l’eventuale comunicazione di evasione dell’ordine da parte dell’istituto di credito.

Secondo Cass. civ. n. 149/2003, infatti, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.

Si è inoltre affermato, proprio in materia di revocatoria fallimentare, che i pagamenti effettuati dal fallito a mezzo bonifico bancario su conto corrente sono inefficaci se l’accreditamento della somma al beneficiario è successivo al fallimento del correntista, a nulla rilevando che l’ordine di bonifico sia stato impartito prima del fallimento (T. Roma, 21 giugno 2005).

È doveroso, pertanto, riguardo ai bonifici bancari effettuati da un’impresa che versi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, avere riguardo alla data di accredito delle relative somme sul conto corrente; ciò al fine di non cadere nell’errore, in caso di successivo fallimento del debitore, di ritenere un pagamento efficace (art. 44 l.fall) ovvero non revocabile (art. 67 l.fall.) per il fatto che il relativo ordine di bonifico sia stato eseguito, rispettivamente, prima dell’apertura del concorso ovvero al di fuori del periodo sospetto di sei mesi.

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