Si propone l’analisi di un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., I sez., n. 15562/2011) in materia di competenza ai fini dell’accertamento dei crediti vantati nei confronti di un soggetto insolvente, nel caso in cui quest’ultimo pretenda, a sua volta, il pagamento di un controcredito in sede giudiziale.
Il principio generale di cui all’art. 52, co. 2° l.fall., impone che l’accertamento di ogni credito nei confronti del fallimento avvenga innanzi al Tribunale che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale, secondo il rito speciale di cui agli art. 93 e ss. l.fall..
Diverso è il caso, affrontato dalla sentenza in commento, in cui il titolare di una pretesa creditoria nei confronti dell’impresa decotta sia convenuto in giudizio (presso il giudice competente in base alla normativa generale) da quest’ultima per l’esazione di un credito; in tal caso, in virtù del principio di cui all’art. 56 l.fall., il convenuto ha facoltà di eccepire in compensazione il proprio controcredito al fine di neutralizzare la pretesa del fallimento.
Con la decisione n. 15562/2011, la Corte di Cassazione, nell’esaminare la fattispecie appena descritta, ha ritenuto di aderire all’orientamento secondo cui l’ufficio giudiziario invocato dal fallito è competente anche ai fini dell’accertamento dell’esistenza e della fondatezza del controcredito vantato dal soggetto in bonis, purché la relativa pretesa sia fatta valere a titolo di eccezione riconvenzionale, che, pur ampliando il thema decidendum, è diretta esclusivamente a ottenere il rigetto della domanda attrice. Nella massima si afferma, per l’appunto, che “qualora nel giudizio intrapreso dal fallimento venga formulata dalla controparte l’eccezione riconvenzionale di compensazione, diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (L. Fall., articolo 56), non opera al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo, previsto dalla L. Fall., articolo 93 e ss., e l’eccezione va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda” (Cass. civ., I sez., n. 15562/2011).
Si segnala, tuttavia, l’esistenza di una corrente ermeneutica di segno opposto, ugualmente avallata dalla Suprema Corte (Cass. civ., I sez., n. 7967/2008), secondo cui “l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli art. 93 ss. l.fall., non assumendo alcun rilievo l’eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l’accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare“. Ciò comporta che il giudizio ordinario promosso dal fallimento per l’accertamento del suo credito dovrà essere sospeso ovvero riunito a quello eventualmente instaurato dal soggetto in bonis dinanzi al Tribunale Fallimentare, mediante domanda di insinuazione al passivo ovvero di opposizione allo stesso, avente ad oggetto gli stessi crediti eccepiti in compensazione.
Tale orientamento, risalente al 2008 ed espressione di una corrente minoritaria, è stato fatto proprio in una ben più recente pronuncia degli Ermellini, ove si afferma testualmente che la Corte “ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale affermato da Cass. 27.3.2008 n. 7967, secondo il quale è indiscusso che anche i crediti verso la massa devono essere accertati con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali, poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l’accertamento del debito del fallito” (Cass. Civ., II sez., n. 18691/2014).
Non ci resta che auspicare, pertanto, che la complessa tematica venga rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Prima Sezione e riportato in auge dalla recente pronuncia del 2014.