di Alberto Angeloni
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali soffermandosi in particolare sulla natura della responsabilità degli amministratori non operativi, statuendo un rilevante e innovativo, quanto condivisibile, principio di diritto.
Accogliendo i ricorsi di taluni amministratori di una s.p.a. condannati dalle corti di merito a risarcire in solido tra loro il Fallimento della società precedentemente amministrata, la Corte ha in particolare affermato quanto segue.
Per un lato gli amministratori operativi sono responsabili non già quali mandatari, bensì in ragione della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Per altro lato gli amministratori non operativi non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza.
La scelta legislativa concernente la responsabilità degli amministratori non operativi è stata motivata dall’intento di “evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili” (Relazione di accompagnamento al d.lgs n. 6/2003). Invero, secondo il vigente testo dell’art. 2392 cod. civ. “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. La norma richiama dunque l’articolo 2381, terzo comma, che pone a carico degli amministratori, tra l’altro, l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società “sulla base delle informazioni ricevute”, e l’andamento della gestione “sulla base della relazione degli organi delegati”. Il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche al sesto comma dell’articolo 2381 cod. civ, a rigore del quale “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglia siano fornite informazioni relative alle gestione della società”. In conclusione, afferma la Cassazione, quindi, “la responsabilità degli “amministratori privi di specifiche deleghe operative” non può più discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa”. Gli amministratori non operativi rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori operativi “soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati”.
Cassazione n. 17441 del 31 agosto 2016