Revoca per giusta causa dell’affidamento in conto corrente

di Alberto Angeloni
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di conto corrente e giusta causa della revoca dell’affidamento, accogliendo il ricorso del debitore, ha recentemente affermato che:

a) non è legittimo il recesso dal contratto di apertura di credito allorché non ricorra l’insolvenza (in senso civilistico) del debitore e prima che sia verificata l’insolvenza (in senso civilistico) dei suoi garanti;
b) non ogni atto dispositivo del debitore e dei suoi garanti comporta una diminuzione delle garanzie tale da legittimare il recesso dall’apertura di credito;
c) gli atti di disposizione patrimoniale da parte del debitore e del garante non costituiscono, sic et simpliciter, giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito, in mancanza di prova sull’idoneità del patrimonio del debitore e del garante, a soddisfare il credito della banca entro i limiti dell’affidamento;
d) il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, deve motivare in ordine al diniego della CTU e/o in ordine agli elementi di fatto su cui è fondata la decisione in merito alla giusta causa della revoca dell’affidamento in conto corrente.

(cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291)

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