Fattibilità economica: i limiti al potere di verifica del Tribunale

La Cassazione si è nuovamente pronunciata sul dibattutissimo tema della fattibilità economica del piano di risanamento e sui relativi limiti del potere/dovere di verifica che spetta alle corti di merito.

Questa volta la decisione non riguarda il concordato preventivo, bensì il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall..

A tal riguardo, la Corte ha affermato che, al fine di valutare la revocabilità di un atto compiuto in esecuzione di un piano ex art. 67 l.fall. nel caso di successivo fallimento del debitore, il giudice di merito “ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo” (Cass. Civ. 13719/2016).

La pronuncia in commento sembra, dunque, confermare quel trend positivo inaugurato con la nota decisione a Sezioni Unite nel 2013 (Cass. SS. UU. 1521/2013), che, per quanto attiene alla fattibilità economica del processo di risanamento, ha circoscritto il potere di controllo dei Tribunali ad una verifica dell’attestazione esclusivamente sotto il profilo della congruità e logicità dei contenuti, potendo eventualmente censurare soltanto i casi di manifesta irragionevolezza o insufficienza di motivazione.

La decisione in commento è altresì degna di nota poiché conferma, ove necessario, che la conclusione di un piano di risanamento ex art. 67 l.fall. non preclude al curatore del successivo fallimento l’esercizio dell’azione revocatoria, anche quando gli atti in questione siano attuativi del piano.

Pertanto, se non si vuole compromettere lo scopo principale (se non esclusivo) per cui viene concluso un piano di risanamento ex art. 67 l.fall., ossia quello di assicurarsi l’esenzione da revocatoria per il caso di successivo fallimento del debitore, è opportuno rivolgersi a professionisti esperti del settore.

Raffaele Buono

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