Contratto preliminare per bene da acquistarsi in comunione e fallimento.

La Cassazione ha recentemente affermato che, qualora un contratto preliminare abbia a oggetto un bene da acquistarsi in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un unicum inscindibile. Ne consegue – afferma la Superma Corte – che la scelta del curatore del fallimento del promissario co-acquirente di scioglimento dal rapporto ex art. 72 LF determina la caducazione complessiva del vincolo contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare l’azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.

(Cass. 16-06-2016, n. 12462)

Alberto Angeloni

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