Amministratore di fatto. Necessità di sitematicità e completezza delle ingerenze.

La Cassazione ha affermato che, in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.

Cass., 01-03-2016, n. 4045

Alberto Angeloni

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