La natura prededucibile del credito sorto nelle more di un concordato “in bianco”, in relazione ai rapporti di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese)

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale (in sede di opposizione allo stato passivo – TESTO INTEGRALE), ha affermato che deve essere riconosciuta la prededucibilità, ex art. 111 LF, al credito sorto per prestazioni rese, nel contesto di un’A.T.I., in favore di un’impresa (poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria) nel lasso temporale intercorrente tra la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco” e il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. L’attribuzione di tale carattere – afferma il Tribunale di Roma, in pieno accoglimento dell’opposizione presentata dalla ricorrente – discende dalla previsione contenuta nell’art. 161, comma VI, LF, che riconosce la prededucibilità ai crediti derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore.

Nel caso di specie, le ragioni creditorie – per la cui soddisfazione era chiesta ammissione al passivo in prededuzione (negata in prima istanza, in sede di verifica) della procedura convenuta – avevano riferimento causale a prestazioni riferibili a un’A.T.I. che vedeva la ricorrente quale mandataria e l’impresa poi dichiarata insolvente e un altro soggetto quali ulteriori partecipanti. Si trattava, nello specifico, sia di anticipazioni affrontate dalla ricorrente in riferimento a servizi e forniture che, nell’ambito di detta A.T.I., l’impresa insolvente avrebbe dovuto rendere e che la sua situazione di crisi non le consentiva di adempiere, sia degli oneri a essa facenti capo quale componente di tale A.T.I. e rimasti inadempiuti.

Il Tribunale di Roma, dopo aver appurato che si trattava di attività che poteva apprezzarsi in termini unitari e che si era dispiegata sia post domanda di ammissione a concordato preventivo “in bianco”, sia post l’intervento della procedura di amministrazione straordinaria e il cui espletamento era stato determinato dalla necessità di adempiere, da parte dell’ A.T.I. di cui la medesima impresa insolvente era componente, il contratto di appalto, escludeva la ricorrenza di qualsivoglia profilo di straordinarietà (la cui sussistenza, in ipotesi, avrebbe richiesto, per il legale espletamento, preventivo provvedimento tutorio del tribunale) e, pertanto, ai sensi dell’art. 161, comma 6, LF, ne statuiva il carattere della prededucibilità, trattandosi, comunque, di prestazioni utili a evitare un incremento delle passività che, derivanti da inadempimenti della società al contratto di appalto, ne avrebbero aumentato l’ammontare.

Alberto Angeloni

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