Segnali positivi dalla giurisprudenza di merito a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 7 aprile 2016.
Oltre ad aver ribaltato l’orientamento giurisprudenziale che aveva a lungo ritenuto indispensabile, per diverse ragioni, il pagamento integrale dell’IVA nella procedura di concordato preventivo, la sentenza della Corte Europea ha altresì gettato le basi per ritenere falcidiabili le ritenute IRPEF operate e non versate.
Tali debiti verso l’erario, al pari dell’IVA, avevano formato oggetto di un’interpretazione restrittiva fondata sul tenore letterale dell’art. 182-ter l.fall., secondo cui “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento“.
Ebbene, ritenendo che sia ormai venuto meno il presupposto dell’intangibilità dell’IVA, ossia che la stessa costituisca un tributo di interesse comunitario (Cassazione 25 giugno 2014, n. 14447), il Tribunale di Livorno ritiene che lo stesso ragionamento debba valere per le ritenute di cui all’art. 182-ter l.fall., non avendo esse neppure quel rilievo Europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la falcidiabilità dell’IVA. La Corte di merito ha dunque affermato che “la non falcidiabilità di IVA e ritenute deve essere confinata nell’ambito della transazione fiscale, e dunque la legittimità della falcidia in assenza di transazione fiscale che – pacificamente – è solo facoltativa” (Tribunale di Livorno, 13 aprile 2016).