Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e fallimento. Legittimazione processuale.

La Corte di Cassazione ha statutito che, in caso di fallimento di società a responsabilità limitata, il curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146, 2º comma, lett. a), l.fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, 3º comma, cod.civ.. Sicché, ove nel giudizio d’appello, riassunto nei confronti del fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.

Cass.  31 maggio 2016, n. 11264.

  

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