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Diritto fallimentare internazionale – L’apertura di una procedura concorsuale nell’ambito di uno Stato membro importa il suo riconoscimento automatico in ambito comunitario.

Il Tribunale di Cassino, con provvedimento dello scorso aprile, ha correttamente dichiarato inammissibile l’istanza di fallimento promossa da Equitalia avverso una società di diritto olandese che aveva incorporato nel 2009 una società di diritto italiano.
Con il provvedimento de quo (clicca per vedere il testo integrale), il tribunale ha tra l’altro affermato che l’apertura di una procedura concorsuale nell’ambito di uno Stato membro (Olanda nel caso di specie, n.d.a.), infatti, non solo importa il suo riconoscimento automatico in ambito comunitario, ma, inoltre, consente al giudice di altro Stato membro (e.g., Italia) l’apertura di una procedura unicamente liquidatoria e, per di più, soltanto secondaria e solo nell’ipotesi in cui in detto Stato il debitore possieda una dipendenza (artt. 3, 15 e 16 del Reg. Insolvency n. 1346/2000).
Il tribunale ha inoltre specificato che per dipendenza deve intendersi “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni” ed è onere di parte attrice provare l’esistenza di una dipendenza.

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