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La società incorporata non può essere dichiarata fallita se l’incorporante ha presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161. 6° comma LF.

La Corte di Appello di Milano, con il provvedimento di revoca di un fallimento pronunciato dal Tribunale di Milano, ha recentemente affermato che a seguito della fusione per incorporazione si viene ad avere una confusione delle voci di bilancio attive con quelle passive così che, ai fini della dichiarazione di fallimento di una delle società incorporatesi, va accertato se anche il nuovo soggetto, sorto per effetto della vicenda evolutivo/modificativa, si trovi in stato d’insolvenza tale da giustificarne la dichiarazione di fallimento e tale situazione va accertata con valutazione ex ante, con riferimento a data anteriore alla pronuncia. Ugualmente con valutazione ex ante vanno considerate le situazioni giuridiche che possano escludere la pronuncia di fallimento, qual è la pendenza di una procedura concordataria.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Appello ha conseguentemente affermato che la società incorporata non può essere dichiarata fallita se l’incorporante ha presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161. 6° comma LF poiché la procedura di concordato preventivo prevale rispetto alla procedura fallimentare, essendo la sua funzione proprio quella di prevenire il fallimento (nella specie, il tribunale non era stato edotto della circostanza in sede pre-fallimentare a causa della mancata costituzione e partecipazione all’udienza pre-fallimentare della società poi dichiarata fallita).

http://www.jdsupra.com/legalnews/revoca-fallimento-corte-di-appello-di-m-22079/

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