cosenza
Tribunale di Cosenza: Sì allo stralcio di IVA e ritenute nel concordato preventivo senza transazione fiscale
In merito alla falcidiabilità nel concordato preventivo di IVA e ritenute, il Tribunale di Cosenza ritiene di discostarsi dal dictum della Corte di Cassazione (Cass. n. 22931/2011) a fronte della necessità di dare agli artt. 160 e 182-ter LF una lettura costituzionalmente orientata oltre che coerente dal punto di vista sistematico.
In particolare, il tribunale cosentino ha affermato che ragioni letterali, sistematiche e costituzionali inducono a ritenere che l’obbligo dell’integrale pagamento di IVA e ritenute sia norma eccezionale da confinare nell’ambito della sua espressa previsione e, dunque, in caso di concordato preventivo ove sia promossa la transazione fiscale.
Sotto il profilo letterale – afferma ancora il Tribunale di Cosenza – deve notarsi come l’obbligo di pagamento integrale di IVA e ritenute sia stato introdotto dal legislatore non già nelle regole generali sul concordato (art. 160 LF), con introduzione di nuova condizione di ammissibilità, e con modifica sulle norme dei privilegi, tra l’altro modificate nel 2011 (v. d.l. n. 98/2011), bensì nel seno di un istituto ritenuto ormai facoltativo dalla giurisprudenza.
Dal punto di vista costituzionale, infatti, deve aggiungersi che risulta irragionevole una previsione normativa che consente di considerare ammissibili i soli concordati che prevedono il pagamento integrale di IVA e ritenute e non anche di quelle proposte che prevedono la falcidia dei privilegiati, comprese IVA e ritenute, non soddisfacibili per intero con il ricavato della liquidazione dei beni, in ossequio al comma 2 dell’art. 160 LF, a fronte di una “evidente volontà del legislatore di valorizzare e favorire la soluzione concordataria” quale strumento di risoluzione della crisi alternativo al fallimento.

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