Le garanzie concesse in esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, per debiti preesistenti (c.d., “consolido”), non sono revocabili nel successivo fallimento dell’impresa debitrice. Tale esclusione comprende anche la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.

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Con un provvedimento lungimirante e pienamente condivisibile, il Tribunale di Milano, lo scorso 2 marzo 2013, ha affermato che le garanzie concesse in esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, per debiti preesistenti (c.d., “consolido”), non sono revocabili nel successivo fallimento dell’impresa debitrice. Tale esclusione comprende anche la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.
Il provvedimento de quo è stato reso dal Tribunale di Milano in sede di un procedimento di opposizione allo stato passivo instaurato ex art. 98 LF da una banca creditrice di una procedura di amministrazione straordinaria.
La debitrice aveva concesso alla banca garanzie reali per debiti preesistenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis LF e poi, nell’anno successivo, era stata dichiarata insolvente e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
In sede di ammissione al passivo, il Tribunale di Milano (disattendendo l’istanza di ammissione in via privilegiata) aveva ammesso al chirografo il credito della banca, previa revocatoria in via breve (disposta d’ufficio in sede di verifica dei crediti) del pegno e dell’ipoteca costituiti in favore della banca in esecuzione degli accordi di ristrutturazione.
All’esito del procedimento di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Milano ha inter alia affermato che: “la sostenuta inefficacia degli atti costitutivi della garanzia pignoratizia e ipotecaria deriva dall’applicazione alla fattispecie della norma di cui all’art. 67, comma 1 n. 3 l.fall. dalla considerazione che il credito garantito fosse preesistente alla costituzione del pegno e dell’ipoteca […].
A fonte di tali dati, peraltro pacifici, va rilevato che i negozi costitutivi delle garanzie reali non sono revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.
Essi sono infatti stati conclusi in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.”.
Verificato che la banca risultava firmataria dell’accordo di ristrutturazione iscritto nel registro delle Imprese, il Tribunale di Miano ha ritenuto la stessa meritevole di beneficiare dell’effetto ultimo dell’omologazione, il consolidamento dei pagamenti, garanzie e atti posti in essere in adempimento degli accordi.
Con il provvedimento de quo, il tribunale ha infatti espressamente affermato: che
(i) l’omologazione esclude la revocabilità degli atti costitutivi delle garanzie, che si presentano quali atti esecutivi degli accordi, che negli accordi sono espressamente richiamati e che trovano giustificazione nel riconoscimento di una moratoria per il pagamento, da parte della società poi dichiarata insolvente, del credito pregresso della banca opponente; e che
(ii) l’esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria, per ragioni di corretta interpretazione (sistematica) della norma esonerativa e per la considerazione che, in ogni caso, della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c. non sarebbe configurabile il consilium fraudis, essendo gli accordi funzionali alla liberazione di risorse necessarie per il pagamento integrale dei creditori estranei.
Il provvedimento in esame, in linea con la dottrina più avanzata, indica la corretta via per l’interpretazione della disciplina degli Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis LF e appare interpretare correttamente la ratio stessa degli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa.

testo integrale

3 Comments

  1. Interessante la nota dell’avv Angeloni ma mi e gli chiedo se Il Tribunale di Milano ( Dott Vitiello) con questo decreto abbia inteso riconoscere anche agli accordi di ristrutturazione la natura di procedimento concorsuale

    1. Cara Anna Chiara,
      Nel primo commento alla nota ho allegato link al testo integrale del decreto. Mi pare che la corte meneghina escluda espressamente la natura di procedura concorsuale degli accordi. Personalmente, non condivido questo punto e ritengo che gli accordi siano una procedura.
      Saluti cordiali

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