Concordato preventivo “con riserva” – Sospensione dei contratti

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Concordato preventivo “con riserva” – Sospensione dei contratti di Factoring  (Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2013).

Il Tribunale di Bergamo, nonostante non fosse ancora stata integrata la documentazione del concordato, ha accolto l’istanza di sospensione (formulata ex art. 169-bis LF) per 60 giorni dei contratti di factoring in corso di esecuzione, risultando evidente la convenienza per la massa dei creditori, in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring.

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