Concordato preventivo “con riserva” – Mancato deposito del piano di concordato in assenza di istanze di fallimento: dichiarazione di improcedibilità e ritorno allo status quo ante (Tribunale della Spezia, 6 giugno 2013)
Il Tribunale della Spezia conferma l’orientamento prevalente delle corti di merito per il caso in cui non si depositi il piano di concordato e/o gli accordi di ristrutturazione a seguito di domanda di concordato preventivo “in bianco” o “con riserva”, ex art. 161, 6° comma LF e non penda istruttoria pre-fallimentare.
In particolare, con provvedimento in data 6 giugno 2013, il Tribunale della Spezia, affermata la perentorietà del termine per il deposito del piano nei termini assegnati dal tribunale, udita l’impresa ricorrente all’udienza fissata ex art. 162, 2° comma LF, richiamato dall’art. 161 LF, dato atto che nulla è stato depositato, che non è in corso istruttoria pre-fallimentare e che nessun creditore, né il Pubblico Ministero è intervenuto, ha dichiarato improcedibile il ricorso “prenotativo” depositato.
L’impresa ricorrente, pertanto, da un punto di vista fattual-giuridico torna allo status quo ante deposito della domanda “prenotativa”: vengono meno gli effetti protettivi dalle azioni esecutive e cautelari (c.d., automatic stay) e, stante l’irrisolto stato di crisi, rivivono tutti i concerns pre-concorsuali e i relativi obblighi di legge.
Conformi: Milano e Monza.
La decisione pare ineccepibile, Tuttavia, come anticipato in altra discussione, il tribunale di Avezzano -pur dichiarando l’ìimprocedibilità del ricorso in mancanza di deposito del piano ed attesa la scadenza dle termine concesso- ha tuttavia ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura per l’eventuale richiesta di fallimento del P.M., alla luce (recte “all’ombra”…) di Cass. SS. UU. 9409/13. Decreto 28.5.13 – C.P. n. 1/13.
Anche tale provvedimento è comprensibile, in considerazione della dichiarata crisi della società istante ma non già dell’insolvenza….